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Vessazioni e disturbo post-traumatico da stress cronico: riconoscimento delle prestazioni INAIL per malattia professionale. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1251 del 2019.

Una dipendente della Regione Campania, assistita dall’avvocato Domenico Carozza, conveniva in giudizio l’INAIL per chiedere il riconoscimento delle prestazioni previste dal D.P.R. 1124/1965 sulla scorta della malattia ad eziologia professionale acclarata in un precedente giudizio, in cui era stata riconosciuta la responsabilità dell’ente datore di lavoro.

La lavoratrice, dopo anni di servizio, aveva iniziato ad essere vittima di plurimi e ripetuti comportamenti vessatori e di ritorsione, di svariati atti di ostruzionismo e comportamenti intimidatori, nonché di contestazioni, richiami verbali e diffusione di maldicenze. L’interessata aveva subito anche un progressivo isolamento, culminato nella revoca dell'incarico di posizione professionale e nello svuotamento sostanziale di mansioni.

Successivamente la lavoratrice era stata più volte trasferita, con l’unico denominatore comune della dequalificazione professionale subita nell’ambiente di lavoro, atteso che non le erano stati forniti né un ufficio né una postazione in cui operare.

Erano anche seguiti una serie di rifiuti di permessi richiesti per assistere la figlia, la quale era affetta da tetraparesi spastica con epilessia secondaria tale da comportare una inabilità permanente pari al 100% con impossibilità a deambulare oltre alla necessità di assistenza continuativa.

La lavoratrice, riportava, a causa delle turbolente vicissitudini lavorative, una grave lesione all'integrità psicofisica. Si era manifestato uno stato di squilibrio emotivo e fisico con varia sintomatologia (diarrea, tremori, insonnia, irritabilità, senso di disorientamento e stato d'ansia). L’esito della patologia era stato un disturbo dell'adattamento cronico con ansia in uno ad una sindrome depressiva endoreattiva. La lavoratrice aveva subito un danno psichico per la grave compromissione del funzionamento sociale ed il disinvestimento relazionale protratto nel tempo, la cui reversibilità era in stretta relazione al protrarsi della condizione di deresponsabilizzazione e di emarginazione lavorativa.

Il danno era stato apprezzato anche in considerazione dell’inquadramento professionale della dipendente in base al CCNL Regioni ed Autotomie Locali per il quale ella avrebbe dovuto svolgere attività caratterizzate da elevate conoscenze specialistiche con frequente necessità di aggiornamento, dal contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo, da elevata complessità dei problemi da affrontare e da relazioni organizzative complesse anche esterne.

L’interessata aveva presentato istanza di riconoscimento di malattia professionale, rigettata dall'INAIL, che aveva ritenuto assente la patologia denunciata.

Il Tribunale ha, invece, accolto la domanda della lavoratrice.

Il Giudice del Lavoro ha ritenuto raggiunta la prova della natura professionale della infermità.

Le risultanze istruttorie e la CTU medico-legale hanno consentito di acclarare la nocività dell’ambiente di lavoro ove è stata svolta la prestazione lavorativa, caratterizzato da vessazioni ed angherie.

La CTU ha appurato le lesioni all’integrità psico-fisica nonché il nesso causale tra le vicende lavorative ed i disturbi occorsi.

Il Giudice del Lavoro ha condiviso le conclusioni del CTU secondo cui ragionevolmente la malattia accertata è ascrivibile ad una di quelle elencate nella tabella INAIL per le malattie professionali secondo la la normativa di cui al D.Lgs. 38/2000.

Le tabelle INAIL, concernenti il danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedono un riconoscimento per il disturbo post-traumatico da stress cronico.

Nelle conclusioni medico-legali il CTU ha evidenziato che la lavoratrice è affetta da patologia da attribuirsi, essendone causa preponderante e necessaria, all’attività lavorativa svolta ed alle problematiche ad essa inerenti.

Il Tribunale ha, quindi, accertato la menomazione dell’integrità psicofisica e dichiarato il diritto all’indennizzo a carico dell’INAIL.

1 agosto 2019

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