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Nel pubblico impiego i provvedimenti datoriali che incidono sul costo del personale e comportino spese devono essere assunti con copertura finanziaria.

Corte di Cassazione, sentenza 15364 del 2023.

La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava la domanda con la quale un lavoratore aveva chiesto accertarsi il suo diritto al passaggio alla posizione economica superiore, in virtù di selezione interna, con formulazione di graduatoria, poi mai seguita dall'attuazione della progressione orizzontale. La Corte territoriale riteneva l'insussistenza della copertura finanziaria.

Il lavoratore interessato proponeva ricorso per cassazione che veniva respinto dalla Suprema Corte.

Le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa; l'accordo incoerente con esse è invalido e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base.

Fuoriescono da tale assetto solo quelle ipotesi in cui la situazione di fatto, per ragioni di diritto ancora superiori, si imponga a prescindere dalla previa regolarità dell'attività sotto il profilo della spesa, come può accadere in ambito lavoristico quando una certa attività sia stata fatta comunque svolgere dal datore di lavoro pubblico, pur in assenza dei requisiti di validità, e debba quindi essere remunerata per effetto del disposto dell'articolo 2126 del Codice civile e degli articoli 35 e 36 della Costituzione.

Ma non è il caso in cui si parla invece del conseguimento di una posizione economica migliore, la quale dipende solo ed unicamente dal verificarsi in modo pieno della fattispecie di riferimento.

Il principio della necessaria copertura finanziaria, quanto agli enti locali, ha fondamento anche nel D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.

La delibera è valida e vincolante soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall'attestazione della copertura finanziaria. L'inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera comportando l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte.

In tema di obbligazioni della Pubblica Amministrazione, all'ente non è consentito di derogare alle procedure di spesa sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente. L'esigenza di prevedere la copertura economica per la Pubblica Amministrazione è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell'amministrazione.

Tali principi valgono anche rispetto ad impegni destinati ad incidere su rapporti di lavoro di pubblico impiego e, dunque, per la progressione orizzontale, che comporta il maturare di costi. Una procedura utile ad individuare il personale che potrebbe godere di una progressione, in tanto può dispiegare effetti e tradursi in un reale obbligo del datore di lavoro pubblico, in quanto vi sia la copertura di spesa.

30 ottobre 2023

 

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