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Trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine

INPS,  Messaggio n. 19435/2013

L'INPS ha formulato nuove soluzioni interpretative in merito al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine.
Il diritto di autore riguarda le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro, alla cinematografia, all’informatica ed al disegno industriale, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il profilo patrimoniale del diritto di autore, che si sostanzia nell’utilizzazione economica dell’opera medesima, posta in essere attraverso diverse forme e modalità (pubblicazione, riproduzione, diffusione a distanza, noleggio, ecc.), dalla quale può derivare un compenso.
Sotto il profilo previdenziale, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto ad imposizione esclusivamente laddove derivi, fatti salvi i rari casi in cui è assimilato al reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggetto a tassazione da parte del datore di lavoro,  dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni.
Il soggetto titolare dei redditi in questione può rientrare tra tre fattispecie tipiche.
Libero professionista iscritto ad una delle Casse dei professionisti: in tal caso, l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse.
Artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS: l’obbligo contributivo, sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore.
Lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non compreso tra gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: il reddito prodotto dal professionista è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche dall’assoggettamento nella Gestione separata.
Il diritto di immagine è riconosciuto alla persone affinché la propria immagine non venga diffusa o pubblicata senza autorizzazione. L'ordinamento giuridico riconosce il carattere patrimoniale del diritto di immagine.
In ordine al trattamento contributivo dei compensi per la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine, posso verificarsi tre ipotesi.
Libero professionista iscritto ad una delle Casse professionali: l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse.
Artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS: l’obbligo contributivo, sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore.
Lavoratore autonomo non rientrante tra gli artisti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e non iscritto ad una Cassa professionale: trattandosi di proventi che rientrano, nei redditi di lavoro autonomo si configura, l’iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria.
 
23/12/2013

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