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Trattamenti di dati personali relativi a candidati al lavoro effettuati da un sito web

Garante Privacy,  provvedimento n. 547 del 2013

Il Garante per la protezione dei dati personali, sulla scorta di numerose segnalazioni, avviava un istruttoria nei confronti di una società che gestisce un sito web che illustra offerte di lavoro ed offre l'opportunità anche di candidarsi per le posizioni professionali promosse tramite tramite la stessa piattaforma.
Il Garante, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dalla società nell'ambito della fornitura di servizi legati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha evidenziato diverse violazioni.
Il Garante ha constatato che la società effettuava trattamenti di dati personali riferiti ai candidati per finalità di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, con riferimento alla raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, alla costituzione di relativa banca dati nonché alla promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La società non utilizzava il proprio sito web come mera bacheca digitale nella quale rendere pubbliche le offerte di lavoro e le candidature individuali, ma realizzava l'interposizione tra candidati e datori di lavoro con finalità di promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro .
Tali operazioni di trattamento costituiva, dunque, intermediazione di lavoro, come definita dalla disciplina di settore.
Per tale attività è necessario, però, con riferimento ai gestori di siti internet che la svolgono senza finalità di lucro del previo conseguimento dell'autorizzazione prevista dal d.lgs. 276/2003.
La mancata autorizzazione comporta il divieto di svolgere l'attività di intermediazione e, conseguentemente, di effettuare lecitamente i correlati trattamenti di dati personali.
Nel caso di specie, è risultato che la società aveva operato sprovvista della nominata autorizzazione (e senza aver quindi conferito i dati relativi ai candidati a Cliclavoro, portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la Borsa continua nazionale del lavoro).
Le operazioni di trattamento con finalità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro svolte dalla società sono state compiute, quindi, secondo gli accertamenti del a Garante, in violazione sia del Codice in materia di protezione dei dati personali che del Decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.

03/02/2014

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