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Sufficiente una inadempienza formale in materia di sicurezza e salute sul lavoro per perdere le agevolazioni contributive.

Corte di Cassazione, sentenza 21053 del 2017.

La Corte di Appello di Palermo rigettava l’opposizione alla cartella di pagamento proposta da una società alla quale era stato intimata la restituzione a favore dell’INPS degli sgravi contributivi in precedenza goduti.

La Corte di Appello rilevava che la società non aveva provveduto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 626/1994, alla comunicazione all’Ispettorato del lavoro ed alle USL territorialmente competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno e esterno all’azienda.

Tale comunicazione non rispondeva solo ad un mero formalismo burocratico, ma configurava una prestazione rilevante al fine di rendere certe le responsabilità civili e penali connesse alla violazione accertata.

L'articolo 3 della legge 448/1998 subordinava le agevolazioni contributive istituite al rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 626/1994.

Secondo la Corte di Appello, la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro giustificava la ripetizione delle agevolazione da parte dell'INPS.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

La società adduceva che i suddetti benefici contributivi erano subordinati all’osservanza delle norme dettate alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratori e, cioè, alla tutela sostanziale dei corrispondenti interessi costituzionalmente garantiti che non potevano ritenersi pregiudicati dall’eventuale mero ritardo della comunicazione del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS, e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.

Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione. Quest'ultima ha affermato che la normativa di cui al decreto legislativo 626/1994 (Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) poneva una serie di adempimenti tutti inderogabili posti a protezione di diritti costituzionalmente garantiti. In tale contesto la designazione di un soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che lo stesso deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla mancata applicazione del piano di sicurezza.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società condannandola alla rifusione di oltre 5000 euro di spese legali.

 

26 settembre 2017

 

 

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