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Sostegno all’Inclusione Attiva: modifiche ed integrazioni.

INPS, circolare 86 del 2017

Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 il Sostegno per l'Inclusione Attiva, è stato riformulato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Dal settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA.

L'INPS ha fornito indicazioni in merito alle modifiche intervenute in materia, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro.

Il Decreto amplia il novero delle amministrazioni deputate alla trasmissione delle domande e dei flussi informativi.

Il Decreto amplia la platea dei potenziali beneficiari del SIA, modificando alcune previsioni del Decreto istitutivo della provvidenza del 2016.

In primo luogo, è previsto che in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili.

Di seguito, è previsto che non osti alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

Il Decreto del 2017 stabilisce che il punteggio minimo che deve scaturire dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti.

Infine, si esonera dall’obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

In relazione all’importo del beneficio, il Decreto del 2017 prevede che ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, sia attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell’entrata in vigore dello stesso Decreto, per l’intera annualità del beneficio.

Il Decreto del 2017 stabilisce che una nuova domanda di SIA possa essere presentata solo trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito. La norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali è necessario ugualmente che intercorrano almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.

L’INPS provvederà a rielaborare d’ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017, che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell’applicazione di uno dei criteri modificati dal Decreto del 2017.

 

29 maggio 2017

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