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Società responsabile per la caduta dell’operaio inquadrato come custode.

Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza 5869 del 2022.

La Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa dal Tribunale di Nola con cui una società datrice di lavoro, quale ente responsabile per il reato di lesioni personali colpose relazione al D.lgs. 231/2001, inerente alla responsabilità amministrativa da reato, era stata condannata alla sanzione pecuniaria con contestuale applicazione per mesi sei delle sanzioni interdittive di cui al D.lgs. 231/2001.

Tale responsabilità era stata accertata in quanto l'ente, nella sua qualità di committente dei lavori per la tinteggiatura degli uffici di un’altra società, aveva cagionato ad un dipendente, assunto come custode ed invece incaricato di svolgere lavori edili, lesioni gravissime, in particolare epilessia post - traumatica ed impossibilità di deambulare (paraparesi), in conseguenza di una caduta da un ponteggio avvenuta mentre costui stava tinteggiando la facciata esterna dell'edificio sede dell'impresa senza un'adeguata formazione ed in carenza di fornitura di attrezzature idonee ai lavori in quota.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte, per riconoscendo la decorrenza del termine di prescrizione delle sanzioni amministrative poste a carico dell'ente, ha confermato le motivazioni in ordine alla responsabilità della società.

La versione per cui il dipendente sarebbe caduto dall'impalcatura mentre stava svolgendo lavori di tinteggiatura risulta confortata: dalle dichiarazioni effettuate dalla persona offesa; dalle conformi propalazioni rese da alcuni testi escussi; dal referto del pronto soccorso, che aveva indicato quale causa dell'infortunio una caduta dall'alto; dalle risultanze della svolta consulenza tecnica, che aveva spiegato come la caduta del lavoratore dovesse necessariamente essere avvenuta dall'alto. La Polizia Giudiziaria, inoltre, era intervenuta solo dopo cinque ore dal fatto, e dunque ben potevano essere stati tolti i ponteggi nel frattempo. Lo stesso lavoratore, inoltre, aveva precisato di essere precipitato a causa dello spostamento della tavola di ferro su cui poggiava, e non già per la rottura di essa.

La Suprema Corte ha anche respinto la doglianza in ordine alla insussistenza di un vantaggio acquisito dalla società all'esito dell'impiego dell’infortunato quale lavoratore edile in quota. La Corte di Appello ha ben esplicato come vi fosse un chiaro interesse da parte dell'ente in relazione alla condotta colposa dell'agente, costituito dal risparmio di spesa derivante dall'aver utilizzato un proprio dipendente per lo svolgimento di mansioni (lavori edili in quota) esulanti da quelle previste dal suo contratto di lavoro (custode).

16 gennaio 2023

 

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