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Società in house e procedure selettive per il reclutamento del personale.

Corte di Cassazione, sentenza 2539 del 2022.

La Corte di Appello di Roma rigettava il reclamo di una lavoratrice avverso la sentenza di reiezione delle sue domande di accertamento di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro costituita da una società in house del Comune di Roma.

La Corte di Appello condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla violazione della procedura di reclutamento stabilita dal Codice delle Assunzioni adottato dalla società e inderogabilmente dal Decreto Legge 112/2008, con la conseguente nullità del contratto di assunzione stipulato, senza alcuna procedura di selezione pubblica, così da ostare alla possibilità di proseguire il rapporto.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la lavoratrice, lamentando che il giudice del merito avrebbe erroneamente negato la possibilità di assunzione di una società in house per chiamata diretta, in virtù della parificazione di tali società, partecipate da enti pubblici, alle pubbliche amministrazioni. Per la lavoratrice, invece, era da valorizzare la soggezione della società allo statuto privatistico, anche in materia di instaurazione del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte ha osservato che, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, sono estese alle già menzionate società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro. E’ necessario il rispetto dei principi che regolano la materia del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ossia l’adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, economicità e celerità di espletamento, l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, il decentramento delle procedure di reclutamento e la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Nel caso della società in house è necessaria l’applicazione dei principi indicati, pena la nullità della procedura concorsuale e dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano avuto consapevolezza delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale.

La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso della lavoratrice, essendo il contratto di lavoro in esame nullo per la violazione delle norme che regolano il reclutamento.

10 marzo 2022

 

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