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Semplificazioni per le prestazioni previdenziali in favore dei neomaggiorenni

INPS, messaggio 7832 del  2014.

Il decreto legge 90/2014 ha introdotto delle semplificazioni a favore delle persone con disabilità  che raggiungono la maggiore età.
Per i minori titolari di indennità di frequenza, con il messaggio n. 6512/2014, l'INPS ha fornito istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età.
Il D.l. 90/2014 stabilisce che i minori, già titolari di indennità di frequenza, che ritengano di possedere i requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il compimento della maggiore età (pensione di  inabilità, assegno mensile) possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
In tali casi,  le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.
Ricorrendone gli estremi, le prestazioni sono concesse all’esito del successivo accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti dalla normativa di settore.
Con il messaggio 7382/2014 l'INPS ha fornito informazioni riguardanti i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.
L’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età; le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni: pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili; pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti; pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.
Non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.
Diversamente da quanto previsto per l’indennità di frequenza, per queste prestazioni è quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio con decorrenza dal compimento della maggiore età.

06/10/2014
 

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