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Ruolo di coordinamento in una struttura sanitaria complessa: diritto alla maggiore retribuzione. Vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte di Appello di Napoli, sentenza 3155 del 2022.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il ricorso dell’ASL NAPOLI 2 NORD che ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda di una lavoratrice, ha accertato le  mansioni di collaboratore amministrativo professionale esperto Categoria Ds e dichiarato il diritto all'inquadramento nella categoria DS del CCNL di Comparto Sanità con condanna al pagamento delle relative differenze di retribuzione.

Oggetto dell’accertamento demandato è la verifica della rispondenza delle attività svolte dalla lavoratrice a mansioni superiori in applicazione dell’articolo 52 del D.lgs. 165/2001.

Secondo la Corte di Appello è pacifico, dalla documentazione in atti, che l’interessata, inquadrata nella categoria D, fosse, in realtà, fosse assegnata a funzioni di caposala con mansioni di coordinamento del personale.

Ciò che contraddistingue il profilo professionale Ds da quello D è non solo la diversità di funzioni e responsabilità, ma anche le caratteristiche della struttura presso la quale vengono svolte le attività. Strutture operative semplici nel profilo D e strutture complesse per il profilo superiore. Dalla lettura della norma e del CCNL applicabile, si evince che, in ogni caso, il lavoratore che abbia di fatto svolto mansioni superiori al suo livello di inquadramento, ha diritto al riconoscimento delle spettanze previste per le effettive mansioni svolte.

Il Presidio Ospedaliero ove l’interessata è stata impegnata è una unità complessa. La lavoratrice ha svolto un ruolo operativo quale infermiera assegnata ad una struttura complessa, con l’attribuzione di specifiche responsabilità, ma anche mansioni di coordinamento del personale. In diverse comunicazioni, l’ASL Napoli 2 Nord chiedeva alla lavoratrice la predisposizione dei turni di lavoro del personale con consegna ai diretti interessati degli ordini di servizio, la verifica dell’avvenuta pulizia e sanificazione degli ambulatori, la vigilanza su tutti gli interventi ordinari e straordinari ed i controlli di sicurezza in sala parto.

Si tratta di attività svolte sempre in una struttura complessa ricadente nel profilo Ds e non nel profilo D, come si evince da quanto previsto dal CCNL di categoria. Tutti i documenti prodotti dall’interessata provano, anche perché non contestato specificamente dall’ASL Napoli 2 Nord, lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria DS sopra richiamata.

La Corte di Appello ha ribadito che la lavoratrice ha svolto attività di coordinamento e di caposala conseguendo il diritto al trattamento economico del profilo superiore DS. La Corte di Appello ha, dunque, confermato il diritto della lavoratrice al trattamento economico corrispondente alle superiori mansioni espletate nel periodo in giudizio.

26 settembre 2022

 

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