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Ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale.

Corte di Cassazione, sentenza 13915 del 2021.

La Corte di Appello di Lecce ha accolto l'impugnazione proposta da un pensionato avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della sua domanda di accertamento della irripetibilità delle somme che l'INPS aveva chiesto in restituzione per la erronea attribuzione della maggiorazione sulla pensione sociale derivante da trasformazione dell'assegno di invalidità civile percepita dal 2009 al 2011 in ragione del superamento dei limiti di reddito.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione. L’Istituto evidenziato che l'indebito era stato determinato dalla percezione di somme a titolo di maggiorazione sulla pensione sociale derivante dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile (legge 118/1971) e che, per tale ragione, attesa la permanente natura assistenziale della prestazione a cui accede la maggiorazione indebita, non poteva trovare applicazione la disciplina dell'indebito previdenziale contenuta nell’articolo 13 della legge 412/1991, ma bensì quella dell'indebito assistenziale che si dovrebbe rinvenire nell'articolo 2033 del Codice civile e nelle specifiche previsioni relative a ciascuna prestazione.

La Suprema corte ha accolto il ricorso dell’INPS.

Sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'articolo 38, comma 1, della Costituzione, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il decreto legislativo 112/1998, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà.

L'ipotesi di maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge 448/2001 è una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire.

Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.

Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede, ovvero sulla natura assistenziale del trattamento previsto dall’articolo 19 della legge 118/1971. L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate.

Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall’articolo 52 della legge 88/1989 e dall’articolo 13 della legge 412/1991.

Tali disposizioni sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione, ostandovi il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita.

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del Codice civile

Pertanto, restano disciplinate dall'articolo 2033 del Codice civile tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.

Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).

Trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percettore della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.

Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.

L'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che il percettore si trovasse in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Con riguardo particolare alla fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del beneficiario.

Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall’articolo 38 delle legge 441/2001, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia.

In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno, dunque restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che verifica che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

8 ottobre 2021


 

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