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Riconosciuta come malattia professionale la deformazione dell’arto superiore destro causata da da uso eccessivo del mouse del computer

Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 990 del 2013.

Ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, il danno biologico si definisce come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico conseguente ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, l'INAIL eroga un indennizzo come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000. Per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento l'indennizzo è erogato in capitale,  per le menomazioni di grado superiore al 16 per cento l'indennizzo è erogato in rendita,
E' stato riconosciuto il diritto a percepire dall'INAIL l'indennizzo per menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica ad un dipendente di un istituto di credito per la malattia professionale cagionata da uso eccessivo del mouse del computer.
La Corte di Appello di L'Aquila, confermando il provvedimento del Tribunale di Pescara, ha dichiarato il diritto dell'impiegato della banca, che era sempre stato addetto alla movimentazione dei titoli per investimenti, a vedersi riconosciuta come malattia professionale la sindrome pronatoria dell'arto superiore destro causata da uso eccessivo del mouse del computer.
La consulenza tecnica d'ufficio, di cui si era avvalso il Tribunale di primo grado, aveva ricondotto l'insorgenza della malattia all'esercizio della sua abituale attività lavorativa perché il lavoratore faceva uso del mouse tutti i giorni, dall'ingresso al lavoro sino all'ora di chiusura della Borsa.
E' consueto che sorgano problematiche per i dipendenti che utilizzano strumenti di lavoro di qualunque genere. Sovente appaiono malattie che possono classificate come sindrome da "overuse" ("sovrautilizzo") o sindrome da "misuse" ("malutilizzo") ovvero che sono da riferirsi all'utilizzo "eccessivo" o "improprio" della muscolatura. Numerose patologie e disturbi muscolo-scheletrici sono sono arrecati da erronei movimenti o movimenti eccessivamente ripetuti durante l'attività lavorativa. Sono, dunque, abbondanti le malattie professionali che sorgono a seguito di lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti reiterati dell’avambraccio e degli arti oppure azioni o posture incongrue della mano.
Nell'elaborato peritale redatto durante il procedimento presso il Tribunale di Pescara, è stata fatto, appunto, riferimento alla “sindrome da uso eccessivo”. La ripetuta attività muscolo-tendinea esaurisce la capacità ricostruttiva dei tessuti (tendini, muscoli, legamenti) che manifestano un danno locale acuto nell’esercizio cronico della stessa attività. Il danno tende ad estendersi alle strutture limitrofe compromettendole, fino a provocare ispessimento e retrazione della trama connettivale ed un ulteriore aumento di tensione. Nell’avambraccio, questa condizione può condurre all’instaurarsi di una sindrome compartimentale cronica, con eventuale associato danno nervoso.
Il Tribunale di Pescara e la Corte di Appello di L'Aquila, hanno ritenuto, in base agli argomenti offerti dal Consulente Tecnico di Ufficio, che fosse stato accertato, con le ispezioni cliniche e l'esame della documentazione sanitaria, che il lavoratore fosse affetto proprio da sindrome pronatoria con compressione del nervo mediano all’avambraccio destro da uso eccessivo. E' stato, altresì, stabilito che l’insorgenza di tale malattia dovesse ritenersi determinata dai fattori connessi all’esercizio della sua consueta attività lavorativa.
E' stata, dunque, dichiarata in favore del lavoratore una menomazione conseguente alle lesioni dell'integrità psicofisica con origine professione del 15% ed è stata condannata l’INAIL a corrispondere al lavoratore il relativo indennizzo ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 38 del 2000.

22/07/2013

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