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Riconoscimento della pensione di reversibilità per il coniuge superstite.

Corte di Cassazione, sentenza 27019 del 2018.

La Corte d'appello di Trieste rigettava l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale che l'aveva condannato al pagamento in favore una cittadina croata risultante coniuge superstite di lavoratore deceduto e titolare, con decorrenza settembre 1986, di pensione di vecchiaia erogata in regime di pro-rata internazionale, della pensione di reversibilità in regime internazionale. La Corte d’appello spiegava che, derivando la pensione di reversibilità in questione dalla pensione in regime internazionale del dante causa da epoca antecedente all'adesione della Croazia all'Unione Europea, una volta ottenuta la liquidazione della prestazione diretta ai sensi della normativa allora in vigore e sulla base del requisito contributivo richiesto dalla medesima, tale prestazione costituiva l'unico dato fermo sulla cui base liquidare la pensione di reversibilità e non poteva essere messo in discussione per le modifiche normative sopravvenute, quali quelle più rigorose scaturenti dalla nuova convenzione tra Italia e Croazia del 1997.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

La pensione di reversibilità è acquisita dal superstite per diritto proprio e non per diritto di successione, tuttavia ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite (il che vanificherebbe le caratteristiche stesse e le finalità della prestazione, per ottenere la quale basta il mero rapporto di coniugio o di parentela) e all'assetto normativo in vigore al momento del decesso del pensionato anzichè a quello in cui è stato collocato in quiescenza.

Secondo il Regio Decreto Legge 636/1939, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. La pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del lavoratore defunto al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso, tanto che tale prestazione viene anche definita a perfezionamento traslato.

La stessa determinazione della misura del trattamento riservato ai superstiti dipende dall'ammontare della prestazione previdenziale dovuta al soggetto deceduto.

Ulteriore conferma si desume dalla finalità dell'istituto, mirante a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario: la pensione di reversibilità costituisce, per il superstite, una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita, il defunto.

Nel caso affrontato, il rapporto assicurativo è disciplinato dalla legge vigente nel tempo in cui è sorto. Essendo stato il coniuge dell’interessata titolare di pensione fin dal mese di settembre del 1986, trova applicazione la normativa all'epoca vigente, ossia la Convenzione Italia - Jugoslavia stipulata nel 1957, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia basta l'avvenuto versamento anche d'un solo contributo settimanale.

Viceversa, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso del defunto soltanto ove non ancora titolare di pensione (ma non è questo il caso in esame). L’articolo 13 della legge 218/1953 disciplina, infatti, la diversa ipotesi del decesso dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione.

La pensione di reversibilità in regime internazionale, in definitiva, benché acquisita dal superstite per diritto proprio, spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del lavoratore deceduto al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso.

4 febbraio 2019

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