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Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Tribunale di Napoli, sentenza 1709 del 2016

Un lavoratore si era rivolto allo Studio Legale Carozza per il riconoscimento dei crediti di lavoro di natura retributiva.

Il lavoratore era stato assunto e licenziato una serie di volte dalla stessa società che lo aveva impiegato sempre per la realizzazione dei lavori di natura edile.

Il lavoratore era stato impiegato, nel corso degli ultimi rapporti di lavoro, esclusivamente nell'ambito di cantieri promossi in virtù di contratti di appalto tra il proprio datore di lavoro ed il committente impegnato nella realizzazione di un complesso commerciale.

Si proponeva, dunque, ricorso giudiziario, sia contro il datore di lavoro che contro il committente invocando la responsabilità solidale tra il datore di lavoro e le società appaltanti per i crediti retributivi vantati dal lavoratore.

Il d.lgs. 276/2003 dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.

All’esito della istruttoria, veniva confermato che il lavoratore era stato impiegato nel corso degli ultimi due rapporti di lavoro sempre per l’esecuzione dei lavori affidati al datore di lavoro dallo stesso committente e che erano rimasti inadempiuti gli obblighi di pagamento della retribuzione.

Il Tribunale di Napoli ha, quindi, condannato committente dei lavori e datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le retribuzioni non pagate nel corso dei rapporti di lavoro coincidenti con l’appalto oltre che le quote di trattamento di fine rapporto maturate nello stesso periodo.

16 maggio 2016

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