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Responsabilità del datore di lavoro in caso di incidente del dipendente

Corte di Cassazione,  sentenza 26360 del 2014.

Un lavoratore chiedeva il risarcimento dei danni al datore di lavoro per un incidente verificatosi allorché un mezzo blindato della società, condotto dal medesimo, finiva fuori strada, cagionandogli gravissimi danni.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la società al risarcimento danni.
La Corte di Appello, confermando la fondatezza della richiesta, riteneva che il titolo della pretesa risarcitoria del lavoratore fosse nell'inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi contrattuali tra i quali quello della consegna degli strumenti di lavoro conformi agli standards di sicurezza previsti normativamente e imposti dalle conoscenze tecniche.
La società aveva disatteso gli avvertimenti dei conducenti in ordine all'inaffidabilità del mezzo. L'incidente era conseguito alla rottura del braccetto di supporto delle sospensioni e della ruota, verificatasi per effetto di microfratture provocate dall'uso intenso del mezzo. Il braccetto si era rotto prima dell'uscita di strada.
La prova testimoniale e la relazione del c.t.u. avevano dimostrato che la causa del sinistro era da individuare nell'usura e conseguente rottura del braccetto di sospensione, dipendente dalla mancanza di specifica manutenzione.
Vi era stato difetto di diligenza del datore di lavoro per la carente manutenzione del veicolo, per non aver dato riscontro alle segnalazioni dei dipendenti, per l'insufficienza dei controlli preventivi e per l'inadeguata scelta dell'officina cui appoggiare i mezzi, siccome carente della strumentazione per rilevare le microfratture.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ricordato che la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma  generale di cui all'articolo 2087 del codice civile, che impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.       

 

26/01/2015

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