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Recupero premi accessori erogati illegittimamente.

Corte dei Conti, Sezione Campania, sentenza 137 del 2018.

La Guardia di Finanza segnalava alla Procura presso la Corte dei Conti un’illegittima erogazione dei compensi connessi all’incentivazione del personale del Comune di Scafati per l’anno 2010.
La Procura procedeva ad atto di citazione sostenendo che i compensi erano stati erogati in violazione della normativa di settore vigente con conseguente danno erariale; che la delibera di costituzione del fondo era stata adottata in prossimità della fine dell’esercizio interessato, per attività ordinarie oppure già realizzate e per compensare prestazioni di lavoro straordinario che sarebbero state effettuate peraltro senza alcuna timbratura; che i compensi erano stati erogati senza alcuna verifica dei risultati in quanto alla necessaria selettività sarebbe stata preferita una ripartizione a pioggia degli incentivi.
La responsabilità veniva addebitata agli amministratori che avevano espresso voto favorevole alla deliberazione della Giunta comunale, al segretario generale per le funzioni svolte e per aver autorizzato i progetti, a vari dirigenti per aver richiesto il finanziamento dei progetti e per aver certificato l’attività svolta dai dipendenti ed ai funzionari che avevano espresso sulla delibera parere positivo.
La giurisprudenza si è occupata in numerose occasioni di responsabilità amministrativa per illegittima costituzione o distribuzione del fondo incentivante. In generale, è stata ravvisata una ipotesi di responsabilità amministrativa nel caso di contrattazione decentrata con quantificazione e distribuzione di fondi incentivanti in contrasto con quanto disposto dalla legge o dal contratto.
Nel caso affrontato, si è riscontrata l’illegittimità della corresponsione in favore dei dipendenti del Comune dei compensi incentivanti.
La deliberazione di costituzione del fondo e di definizione dei progetti da incentivare è intervenuta solo alla fine dell’anno nel corso del quale dovevano essere svolte le prestazioni oggetto di incentivo.
E’ risultato il carattere generico dei numerosi progetti di lavoro finanziati, riguardanti un ancora più elevato numero di dipendenti comunali, prevalentemente o completamente corrispondenti a prestazioni ordinarie, già retribuite, anziché a significativi e rilevanti miglioramenti, qualitativi e/o quantitativi, dei servizi erogati.
E’ stata verificata l’assenza di adeguata valutazione e misurazione dei risultati conseguiti.
L’erogazione è risultata in contrasto con la finalità del fondo incentivante, volto a remunerare nuovi servizi o a migliorare la qualità e quantità dei servizi prestati, ciò per aver previsto piani di lavoro sostanzialmente identici a quelli dell’anno precedente, in assenza di elementi volti ad individuare concretamente i miglioramenti auspicati.
Non sono state ravvisate attività innovative o straordinarie che giustificassero la corresponsione degli emolumenti.
L’erogazione dei compensi incentivanti può avvenire solo dopo l’accertamento, mediante parametri di misurazione e valutazione preventivamente fissati, del raggiungimento di specifici obiettivi assegnati.
Nel caso affrontato, vi è stato il difetto dei presupposti legittimanti l’attribuzione del trattamento economico integrativo e, viceversa, la corresponsione di compensi accessori senza corrispondente produttività dei beneficiari.
E’ stata anche rilevata la corresponsione, vietata, di acconti prima di una valutazione dell’effettivo raggiungimento dei risultati assegnati.
I compensi incentivanti sono stati corrisposti anche per prestazioni svolte fuori dall’orario di lavoro, in sostituzione del compenso previsto per il lavoro straordinario.
La circostanza che la contrattazione decentrata e la corresponsione di emolumenti incentivanti costituisce il risultato di un procedimento articolato in diversi momenti e con vari protagonisti, nelle ipotesi di responsabilità amministrativa, può determinare la contemporanea attribuzione di efficacia causale a più atti, posti in essere da soggetti diversi, in conseguenza della constatazione che l’evento dannoso si è verificato per effetto della successione combinata degli stessi.
Qualificato in termini di colpa grave il comportamento tenuto dai soggetti coinvolti e confermato il nesso di causalità tra tale comportamento antigiuridico e il verificarsi del danno ingiusto, la Corte dei Conti ha accolto la domanda della Procura ed ha condannato i responsabili al pagamento del danno in favore del Comune.
23 novembre 2018

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