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Pubblico impiego: omessa retribuzione di risultato e danno da perdita di chance in caso di mancata determinazione degli obiettivi.

Corte di Cassazione, sentenza 1382 del 2019.

La Corte di Appello di Napoli rigettava la domanda di due funzionari della Giunta regionale della Campania con posizione organizzativa, i quali chiedevano il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del risarcimento del danno per perdita di chance, derivante dalla mancata percezione della retribuzione di risultato.

La Corte di Appello riconosceva la possibile responsabilità per inadempimento in capo all'Ente ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, dato il carattere puramente negoziale dell'emolumento, avente la funzione di compenso della produttività individuale, nel caso di omessa assegnazione degli obiettivi e di mancata predisposizione del sistema di valutazione. La Corte di Appello affermava, ciononostante, dopo aver richiamato le norme contrattuali, nazionali e decentrate, che prevedono i passaggi negoziali e i parametri necessari a definire la spettanza dell'elemento accessorio, che l'inadempimento dell'Ente intanto rileva, a titolo o di obbligo nell'erogazione della misura accessoria, o di responsabilità risarcitoria per perdita di chance, in quanto il dipendente abbia allegato e provato l'adempimento della prestazione da egli stesso dovuta in base al sinallagma contrattuale. Nel caso affrontato, però, era mancata la prova da parte degli interessati dello svolgimento di un'attività lavorativa dalle caratteristiche di elevata qualità che avrebbe condotto all'attribuzione dell'indennità di posizione ai sensi dell'articolo 43 del ccnl per il personale delle Regioni e degli Enti locali.

I lavoratori proponevano ricorso per cassazione ma la Suprema Corte ha ritenuto le censure non meritevoli di accoglimento.

La Corte d'Appello ha riconosciuto l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte dai lavoratori, ritenendo che questi abbiano confuso la valutazione soggettiva resa nella riconferma dell'incarico con la valutazione dei risultati, che riveste una valenza oggettiva avendo riguardo alla concreta attività posta in essere. La riconferma degli incarichi non sopperisce alla carenza di allegazioni probatorie in quanto sulla sola base di tale elemento, non appare scontato che, quand'anche la Regione avesse dato corso ai suoi adempimenti, gli interessati avrebbero avuto serie possibilità di conseguire una valutazione positiva.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione (e di risultato) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento. Dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende automaticamente in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo.

8 maggio 2020

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