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Pubblico Impiego: nuove sanzioni disciplinari per la falsa attestazione della presenza in servizio.

Decreto legisltativo 116 del 2016.

E' stata definita la falsa attestazione della presenza in servizio come qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro.

Nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi, si deve procedere all'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare, senza preventiva audizione.

La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura o dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari entro quarantotto ore. Con tale provvedimento, si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito.

Si procede, in tali casi, anche alla denuncia al pubblico ministero ed alla segnalazione alla Corte dei Conti. Quest'ultima Conti emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione ma l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio.

Nei casi di casi falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento.

11 luglio 2016

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