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Pubblico impiego: disturbo dell’umore cagionato dal comportamento del datore di lavoro e diritto alle prestazioni INAIL. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1720 del 2020.

Il Giudice del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di un lavoratore alle dipendenze del Comune di Cancello ed Arnone che aveva richiesto in giudizio l’accertamento della natura professionale del disturbo distimico da cui era affetto e la condanna dell’INAIL al pagamento di un indennizzo parametrato alla percentuale di danno biologico accertata.

Il lavoratore, ripercorrendo le mansioni a cui era stato preposto nel corso degli anni, ha sottolineato come dal gennaio 2008 sia stato allocato in un ufficio di soli ventri metri quadrati con altre tre impiegate, di fatto senza lavoro da svolgere e privato di ogni supporto informatico. Dal dicembre dello stesso anno, poi, il lavoratore è stato trasferito all’ufficio della biblioteca comunale, in un angusto locale senza linea internet. Dal marzo del 2010, inoltre, all’interessato era stato assegnato l’incarico di unico responsabile del settore leva e statistica. Tale ultimo incarico lo impegnava soltanto per un’ora al mese a causa dell’esigua mole di lavoro affidatagli. Anche quest’ultimo incarico, poi, nel febbraio 2011 gli era stato revocato senza motivazione.

Al lavoratore veniva diagnosticato, al contempo, un disturbo dell’adattamento con ansia, umore depresso, somatizzazioni, insonnia e disturbo distimico ed esordio tardivo di grado rilevante.

Il lavoratore, dunque, ha dedotto in giudizio di essere stato vittima di mobbing e demansionamento all’interno dell’amministrazione comunale e ha chiesto l'accertamento della natura professionale della patologia diagnosticatagli e la condanna dell’INAIL al pagamento dell’indennizzo.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che già aveva emesso una prima sentenza con cui aveva condannato il Comune di Cancello ed Arnone al risarcimento del danno biologico differenziale, ha accolto la domanda del lavoratore in merito al riconoscimento della natura professionale della malattia e, quindi, ha condannato l’INAIL al pagamento dell’indennizzo per il danno biologico patito dal lavoratore.

Il Giudice del Lavoro ha considerato che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, in caso di danno biologico l'INAIL eroga l'indennizzo parametrato in base alla specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. La relazione peritale espletata nel precedente giudizio ed acquisita agli atti, infatti, aveva evidenziato che il disturbo patito dal lavoratore gli ha arrecato un danno quantificato in una percentuale del 7-8% di danno biologico, inteso quale menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto.

Il Tribunale, pertanto, facendo proprie le indicazioni del CTU, ha ritenuto opportuno accogliere la domanda, condannando l’INAIL al pagamento dell’indennizzo parametrato alla percentuale di danno biologico verificata.

20 luglio 2020

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