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Pubblico impiego: all’esercizio di fatto di mansioni superiori consegue il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carrozza.

Tribunale di Napoli, sentenza 2775 del 2020.

Un lavoratore proponeva ricorso giudiziario, deducendo di essere dipendente di una Azienda sanitaria locale, inquadrato nell'area D del CCNL Sanità, con il profilo professionale di tecnico di laboratorio e addetto all’unità operativa complessa di Patologia Clinica di un presidio ospedalieri. Il medesimo esponeva di avere svolto, in qualità di coordinatore, l'incarico di gestire turni, ferie, permessi degli infermieri, di avere gestito la farmacia, controllando mensilmente i farmaci in scadenza nonché le giacenze e forniture ai reparti. L’interessato agiva nei confronti dell’azienda sanitaria perché fosse accertato lo svolgimento da parte sua di mansioni di collaboratore amministrativo professionale esperto e fosse dichiarato il diritto all'inquadramento nella categoria DS del CCNL di Comparto Sanità, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze economiche maturate.

Il Tribunale, ricostruendo la controversia, ha affermato che, nell’ambito del lavoro dei pubblici dipendenti, l’esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore, ma certamente è titolo costitutivo di un diritto alla corresponsione del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte.

Analizzando la declaratoria professionale del contratto collettivo del comparto sanitario, il Giudice del Lavoro ha osservato che, nel caso concreto, l’Azienda sanitaria non ha in alcun modo contestato il dedotto svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni superiori. L’esecuzione dei compiti descritti, dunque, in virtù dei principi di efficienza e concentrazione processuale, è stato ritenuto un fatto pacifico tra le parti.

Il Tribunale ha, pertanto, accolto la domanda proposta: essendo indiscussa e, dunque, provata l’attuazione, da parte dell’interessato, di incarichi di coordinamento del personale infermieristico di un’Unità Organizzativa Complessa proprie del livello DS,  sussiste il diritto a percepire le maturate differenze retributive secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

14 aprile 2022

 

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