Articolo

Pubblica Amministrazione: per il dirigente a cui siano stati sottratti gli incarichi più rilevanti, il ripristino può essere disposto dal giudice.

Corte di Cassazione, sentenza 217 del 2017

Il dirigente di una Azienda Sanitaria lamentava che vi era stata una progressiva erosione dei compiti affidati con sottrazione anche dei collaboratori interni e addirittura con una sorta di subordinazione al controllo di un consulente esterno. Il dirigente lamentava che era stato il referente per tutte le questioni riguardanti l’informatizzazione, ma dopo dopo gli erano rimaste soltanto mansioni concernenti interventi routinari.

Il Decreto Legislativo 165/2001 sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente e’ stato assunto o ad altre equivalenti, recependo un concetto di equivalenza formale, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva.

Ove, pero’, vi sia stato, un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, si configura la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere.

L’erosione delle mansioni di spettanza determina una lesione del diritto del dirigente a svolgere l’incarico già conferitogli per il tempo pattuito e per tale ragione può essere riconosciuto il diritto del dirigente stesso a completare l’esercizio delle mansioni dirigenziali conferitegli per la durata concordata.

L'interruzione ingiustificata del rapporto di ufficio dei dirigenti prima dello spirare del termine viola il principio di continuità dell’azione amministrativa correlato a quello del buon andamento. Al di fuori dei casi eccezionali in cui e’ applicabile il c.d. spoils system, le funzioni conferite ai dirigenti possono essere tolte prima della scadenza pattuita soltanto per effetto di un provvedimento di revoca per responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti e all’esito di un procedimento di garanzia.

In favore dei dirigenti pubblici che siano stati privati, in tutto o in parte, illegittimamente delle loro mansioni, il ripristino può essere disposto dal giudice laddove la privazione delle mansioni maggiormente caratterizzanti l’incarico dirigenziale non sia avvenuta per provvedimento di revoca ma a causa di una riorganizzazione aziendale la quale, pur lasciando integri formalmente i compiti affidati, di fatto li abbia ridotti a quelli relativi agli interventi di carattere routinario, oltretutto a vantaggio di un consulente privato esterno alla PA, senza alcuna specifica motivazione.

 

08 marzo 2017

Condividi questo articolo: