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Portalettere caduto su strada dissestata: risarcimento a carico della società datrice di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 8208 del 2019.

Un dipendente di Poste Italiane adiva il giudice del lavoro chiedendo il risarcimento dei danni biologico, morale ed estetico conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso nell'espletamento delle mansioni di portalettere. Egli, mentre era alla guida di un motociclo di dotazione aziendale, viaggiando su strada sconnessa e priva di asfalto, cadeva rovinosamente a terra riportando l'amputazione della falange del dito.

Il Giudice del Lavoro condannava la società al pagamento del risarcimento del danno biologico nonché di ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale.

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Veniva in rilievo la mancata prova da parte della società, sulla quale ricadeva il relativo onere, di avere adottato tutte le misure necessarie ad impedire il danno alla salute del lavoratore causalmente connesso all'espletamento della prestazione lavorativa. L'infortunio si era, infatti, verificato per l'inadeguatezza del mezzo affidato alla percorrenza di sedi stradali non asfaltate e particolarmente sconnesse quale quella nella quale il lavoratore aveva riportato la caduta. Il riconoscimento del danno morale non dava luogo ad alcuna duplicazione di tutela risarcitoria stante l'autonomia di tale pregiudizio non patrimoniale (attinente alla sofferenza interiore) rispetto a quello, attinente alla lesione del diritto alla salute, ristorato con il danno biologico.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso proposto da Poste Italiane.

La responsabilità della società è scaturita non dal mero verificarsi dell'evento dannoso in connessione con l'espletamento della prestazione lavorativa, ma dall'obbligo di protezione del lavoratore di cui all’articolo 2087 del codice civile, la cui violazione non prefigura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

Nel caso affrontato, la responsabilità della società datrice è stata fondata sul non avere dotato il dipendente di un mezzo adeguato in relazione alle particolari caratteristiche delle sedi stradali, non asfaltate e particolarmente sconnesse, da percorrere nell'espletamento della prestazione lavorativa.

Non è rilevante che il lavoratore non avesse avvisato la società delle condizioni della strada. Tale circostante non avrebbe potuto far venire meno dell'obbligo di protezione, non condizionato nè condizionabile dalla necessaria conoscenza per il tramite di terzi della situazione di pericolo al quale era esposto il lavoratore.

23 aprile 2019

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