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Polizia Municipale: sicurezza durante la vigilanza esterna.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, interpello 03 del 2018.

Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali ha avanzato istanza di interpello per rappresentare che, in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza si verificano, in maniera costante, roghi e tali roghi, oltre all’allarme di inquinamento ambientale ed oltre al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano gli agenti. I roghi in questione rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia. E' stato chiesto se, e in che misura, il d.lgs. n. 81/2008 si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere annoverati tra le Forze destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. E' stato, altresì, chiesto se le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali dell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi.

L’articolo 3 del d.lgs. 81/2008, individuando il proprio campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

In riferimento, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale, la legge 65/1986 prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. La stessa legge individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza.

L’articolo 62 del d.lgs. 81/2008 definisce luoghi di lavoro quei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. L'articolo 63 del decreto stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati dalla legge.

Il d.lgs. n. 81/2008 si applica, quindi, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale. Alla stessa si applicano la prescrizioni previste per Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile qualora l’attività comporti lo svolgimento di compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Per luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008, si intendono, per quanto concerne la salute e la sicurezza oltreché gli obblighi del datore, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

La valutazione dei rischi, inoltre, non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.

31 agosto 2018

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