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Permessi per assistenza disabili anche ai conviventi.

Corte Costituzionale, sentenza 213 del 2016.

Una dipendente della USL reclamava il diritto a vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi di assistenza di cui alla legge 104/1992 in favore del proprio compagno, convivente more uxorio e portatore di handicap gravissimo e irreversibile e, al contempo, contestava la pretesa della USL di recuperare nei suoi confronti le ore di permesso di cui aveva usufruito per l'assistenza prestata al proprio convivente. Nel corso del procedimento giudiziario, il Tribunale di Livorno sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la materia.

La legge 104/92 riconosce ai coniugi, parenti o affini che siano i lavoratori dipendenti, pubblici o privati e che assistano una persona con handicap in situazione di gravità, il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 33 comma 3 della 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine.

Il diritto alla fruizione dei permessi in favore dei conviventi è espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Tale diritto garantisce anche la cura alle persone affette da grave disabilità prestata dai congiunti e valorizza le relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.

La ragione giustificatrice del riconoscimento di tale diritto è da rinvenire nella volontà di favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare.

Il permesso mensile retribuito persegue le finalità di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap e di promozione delle formazioni sociali in cui trova svolgimento la sua personalità.

La Corte Costituzione ha, quindi, ritenuto irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito nell'ambito di un istituto che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile.

 

28 ottobre 2016

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