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Per la concessione dell'Assegno sociale è legittima l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e dei beni del richiedente perché alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura

Corte di Cassazione, sentenza n. 13577 del 2013

Un cittadino ricorreva al Giudice del lavoro contro l'INPS chiedendo la concessione dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.
Il Tribunale, e successivamente la Corte d'appello di Torino, rigettavano la domanda.
La Corte di Appello, in particolare, esponeva che nel processo era emersa l'esistenza di un reddito derivato dalla vendita di un appartamento e del conseguente profitto bancario dello stesso, una relativa situazione di agiatezza desumibile dalla locazione di una casa di abitazione di grandi dimensioni con elevato canone mensile. La Corte rilevava che questi fatti fossero indice di un tenore di vita incompatibile con la condizione di bisogno che consente la concessione dell'assegno. Il "reddito" preso in considerazione dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 non coincide con quello adottato in materia fiscale e comprendere i redditi di "qualsiasi natura", di modo che le entrate patrimoniali in genere, fatte salve le eccezioni specificamente previste, costituiscono reddito. La Corte di Appello affermava, pertanto, che il cittadino viveva in una condizione di agiatezza economica incompatibile con la concessione dell'assegno richiesto.
Avverso la decisione della Corte di Appello di Torino è stato proposto ricorso per Cassazione.
L'art. 3 della legge n. 335 del 1995 ha sostituito l'istituto della pensione sociale con l'assegno sociale. In luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un determinato ammontare annuo netto denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. Gli incrementi sopravvenuti del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituto dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
La legge attribuisce l'assegno sociale nella misura massima al cittadino ultra-sessantacinquenne privo di reddito, prevedendo che l'importo dell'assegno sia ridotto di un importo pari a quello del reddito eventuale posseduto, fino alla concorrenza dell'importo indicato come misura massima.
La Corte di Cassazione ha, dunque, sottolineato che sono stati presi corrottamente in considerazione il tenore di vita del richiedente l'assegno sociale non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio).
Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura".
Secondo la Corte di Cassazione è, dunque, legittimo considerare ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali, valutando quando nel loro complesso esse superino il tetto reddituale previsto.

22/07/2013

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