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Per il trasferimento per incompatibilità aziendale o ambientale non operano le garanzie stabilite per le sanzioni disciplinari.

Corte di Cassazione, sentenza 32178 del 2021.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva respinto la domanda proposta dal dipendente, infermiere capo sala, intesa ad ottenere la reintegra nel posto di capo sala sul presupposto di un suo illegittimo allontanamento dal reparto a seguito di procedimento disciplinare che non aveva avuto quale esito alcuna sanzione.

La Corte di Appello aveva considerato legittimo l'operato dell'A.S.L. datrice di lavoro che aveva collocato l’infermiere in un altro reparto operatorio ma con mansioni equipollenti a quelle precedentemente svolte, senza alcun pregiudizio per la sua posizione economica e retributiva. Inoltre, i giudici dell’appello avevano ritenuto che il malcontento manifestato dalla maggior parte dei dipendenti del reparto verso il capo sala fosse stato in modo appropriato considerato dall'Azienda Sanitaria che aveva disposto lo spostamento del dipendente per salvaguardare l'interesse prevalente a mantenere un ambiente sereno. Infine, i giudici del merito avevano sottolineato l’irrilevanza del fatto che il procedimento disciplinare aperto nei confronti del lavoratore si fosse concluso senza l'adozione di alcuna sanzione disciplinare.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione delle norme in materia di mutamento delle mansioni.

La Suprema Corte ha precisato che, sia per il lavoro privato sia per il pubblico impiego privatizzato, il trasferimento per incompatibilità aziendale o ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva o dell'Amministrazione, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'articolo 2103 del Codice civile in ordine al mutamento di mansioni, piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa dei lavoratori trasferiti e dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In questo caso, quindi, il trasferimento è da subordinare ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell'ufficio, l'ulteriore permanenza dell'impiegato in una determinata sede. La sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il lavoratore ed i suoi colleghi o collaboratori diretti, che importi tensioni personali o anche contrasti nell'ambiente di lavoro comportanti disorganizzazione e disfunzione, pertanto, concretizza un'oggettiva esigenza di modifica del luogo di lavoro e va valutata in base al disposto dell'articolo 2103 del Codice civile, con conseguente possibilità di trasferimento del lavoratore sulla base di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive.

Nel caso affrontato, dunque, l'Amministrazione ha agito a tutela dell'interesse a mantenere un ambiente sicuro e sereno, soprattutto in considerazione del delicato contesto di una sala operatoria, senza alcuna violazione del criterio della equivalenza delle mansioni perché nella nuova assegnazione del lavoratore, erano stati mantenuti, la qualifica funzionale, il trattamento economico, il livello e la tipologia delle mansioni.

8 giugno 2022

 

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