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Pensioni di inabilità nell'ipotesi di contribuzione accreditata in due o più forme assicurative

INPS,  Circolare n. 140/2013

La legge 228/12 ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità nell'ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.
L'INPS ha fornito le istruzioni per l'applicazione della normativa.
Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari di cui alla legge 222/84, la verifica dei dati contributivi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi di contribuzione presenti nelle varie forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In caso di periodi contributivi coincidenti, gli stessi possono essere computati una sola volta.
Le novità introdotte non si applicano ai soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.
La domanda di pensione di inabilità deve essere inoltrata all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore è iscritto (ove risulta accreditata l'ultima contribuzione).
Le nuove norme incidono anche sulla misura della prestazione: il trattamento di inabilità potrà essere corrisposto tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle diverse forme assicurative, benché i soggetti richiedenti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
La pensione di inabilità è erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.

 

28/10/2013

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