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Pensione supplementare: requisito anagrafico necessario al momento di presentazione della domanda.

Corte di Cassazione, sentenza 21189 del 2018.

La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da un’assicurata volta al riconoscimento del diritto alla pensione supplementare, con decorrenza dal 1 agosto 2009, primo giorno del mese successivo alla data di compimento del sessantesimo anno di età, con condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione.

Per la Corte di Appello il diritto al beneficio richiesto era maturato al compimento del sessantesimo anno e a nulla rilevava la presentazione della domanda amministrativa (il 18 maggio 2009) in epoca antecedente al raggiungimento della predetta età (il 23 luglio 2009), in considerazione del decorso del beneficio comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L’INPS proponeva ricorso per cassazione. L’Istituto assumeva che, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito, la sussistenza del requisito anagrafico per il diritto alla pensione supplementare doveva essere valutato al momento della proposizione della domanda amministrativa, con conseguente irrilevanza della sua insorgenza nel corso del procedimento amministrativo.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS.

La pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale, sia per ciò che concerne la decorrenza, individuata con riferimento al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sia con riferimento alle modalità di computo, differenziate in relazione agli aumenti per i familiari, con la conseguenza che l'età anagrafica utile per conseguirla va determinata avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione.

In tema di pensione supplementare, la legge 1338/1962 dispone che l'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido. La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda amministrativa non si costituisce solo l’impulso per il procedimento o una mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il legislatore, come elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione (non già dal compimento dell'età anagrafica ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda).

Il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo il trattamento supplementare dal primo giorno del mese successivo ad essa.

La peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia, per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

Le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La domanda amministrativa costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari delle altre condizioni normativamente indicate.

La prestazione della pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione.

Il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l'erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa.

31 ottobre 2018

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