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Pensione per i ciechi civili: il reddito è rilevante.

Cassazione, Ordinanza 8459 del 2016.

La pensione non reversibile per i ciechi civili di cui alla legge 66/1962 è erogata al soggetto beneficiario a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite reddituale previsto per la pensione di inabilità di cui alla legge 118/71.

La Cassazione è intervenuta sul ricorso presentato dall'Inps contro un soggetto cieco ed invalido civile per la revoca della prestazione per il superamento dei limiti reddituali perchè svolgente attività lavorativa e non più rientrante nella condizione di bisogno economico.

La legge 66/1962 indica i requisiti per godere della prestazione per i ciechi civili: cittadinanza, età, requisito sanitario e bisogno economico. Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno. Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età nel caso in cui si trovino in stato di bisogno economico.  Il limite di reddito da tenere in considerazione è il medesimo stabilito per la pensione di inabilità dall'articolo 12 della legge 118/1971.

Non è possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale previsto dalla legge 66/1962 (pensione per ciechi assoluti e per ciechi parziali) il benefìcio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale ovvero la possibilità di non perdere la pensione dopo il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro da parte del cieco. La speciale finalità della norma relativa alla provvidenza previdenziale è intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di un'attività lavorativa consegua la perdita della pensione Questa deroga, derivando da norme stretta intepretazione, non è estensibile alle pensioni per cecità civile di cui alla legge 66/1962.

02 settembre 2016

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