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Pensione di anzianità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2394 del 2019.

Un lavoratrice proponeva domanda amministrativa, con l’assistenza del Patronato INAS CISL di Caserta, per accedere alla pensione di anzianità anticipata. L’istanza era corredata anche della dichiarazione di cessazione attività lavorativa.

L’INPS, tuttavia, comunicava il rigetto della domanda sostenendo che alla data di presentazione della richiesta l’interessata prestasse ancora attività come dipendente, non avesse comunicato di aver cessato l’attività e che non risultassero almeno 2158 contributi settimanali.

La lavoratrice veniva affidate alle cure dell’avvocato Domenico Carozza.

Veniva promosso ricorso giudiziario per la dichiarazione del diritto alla pensione di anzianità secondo la decorrenza prevista dalla legge.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso.

L’articolo 22 della legge 53/1969 dispone che la pensione spettante in ragione dell’anzianità contributiva raggiunta è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Tale inequivoca previsione oltre ad essere specificazione di un principio generale della materia previdenziale rivela come la presentazione della domanda appartenga alla fattispecie costitutiva del diritto stesso. La domanda amministrativa costituisce, insieme alle altre condizioni come la cessazione del rapporto di lavoro e la provvista assicurativa e contributiva, requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, non potendo sicuramente procedersi ad alcuna liquidazione d'ufficio del trattamento prima dell'esercizio del diritto potestativo di richiederla, che è rimesso esclusivamente alla volontà dell'interessato. La legge 153/1969 stabilisce la decorrenza della prestazione pensionistica dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a differenza di quanto previsto per le pensioni di vecchiaia, le quali, ai sensi della legge 155/1981, decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi della legge 153/1969, matura in capo al lavoratore interessato alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione dell'attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. La cessazione dell'attività lavorativa, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, è presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità.

Il Giudice del Lavoro ha ritenuto provato, alla luce dei documenti offerti dalla difesa della lavoratrice, il possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla vigente normativa, nonché la cessazione dell’attività lavorativa in data antecedente alla presentazione della domanda.

La lavoratrice ha documentato che, per mero errore materiale, la stessa era stata inserita negli elenchi dei lavoratori assunti da parte dell’impresa subentrata nell’appalto di servizi ove la prestava l’attività lavorativa. Le certificazioni previdenziali hanno rivelato anche la sussistenza del requisito contributivo (oltre 2158 settimane).

Il Giudice del Lavoro ha, pertanto, dichiarato il diritto della lavoratrice alla pensione di anzianità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

16 dicembre 2019

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