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Opzione tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: conferma il diritto del lavoratore in assenza di decadenza normativa.

Opzione tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: conferma il diritto del lavoratore in assenza di decadenza normativa.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sent. n. 8401/2025.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva riconosciuto il diritto di una lavoratrice a percepire l’indennità NASpI, nonostante la tardiva comunicazione dell’opzione rispetto all’assegno ordinario di invalidità già in godimento. La vicenda nasceva dal rigetto in primo grado della domanda, per asserita decadenza ex art. 6, comma 7, D.L. 148/1993, richiamato da circolare INPS, secondo cui la scelta tra le due prestazioni doveva essere esercitata entro 60 giorni.

La Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS, sottolineando come la normativa vigente non preveda, nel caso in cui l’assegno di invalidità preceda la domanda di NASpI, un termine di decadenza espresso per l’esercizio del diritto di opzione. Al contrario, tale decadenza è prevista solo per l’ipotesi inversa (NASpI in corso e successivo riconoscimento dell’invalidità, ex art. 11 D.Lgs. 22/2015). Non è pertanto legittima l’introduzione di termini decadenziali tramite circolari amministrative.

In linea con la giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 218/1995 e 234/2011), la Corte ribadisce che il divieto di cumulo tra NASpI e assegno ordinario di invalidità va temperato dalla possibilità per il lavoratore di esercitare la facoltà di opzione, costituzionalmente garantita. In mancanza di decadenza normativa, l’opzione può essere esercitata anche successivamente, fermo restando il diritto dell’INPS alla compensazione delle somme eventualmente già erogate a titolo di invalidità.

Con questa pronuncia, la Cassazione rafforza la tutela del lavoratore parzialmente invalido, chiarendo i limiti dell’autonomia regolamentare dell’ente previdenziale e valorizzando il principio di ragionevolezza nel bilanciamento tra prestazioni incompatibili.

 

 

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