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Operaio travolto dalla macchina rincalzatrice: responsabile il preposto-direttore di cantiere.

Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza 16690 del 2021.

La Corte di Appello di Catanzaro confermava l’accertamento di responsabilità di un soggetto preposto e direttore di un cantiere per il reato di omicidio colposo per avere, per colpa generica nonché per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del POS vigente in azienda, cagionato il decesso di un operaio distaccato presso un’impresa impegnata in lavori di ammodernamento della linea ferroviaria. In particolare, mentre il lavoratore era impegnato in lavori di manutenzione ordinaria e di pulitura della parte anteriore della macchina rincalzatrice, veniva travolto dalla congegno stesso che subiva un improvviso spostamento in avanti a causa del colpo ricevuto dalla macchina profilatrice che, dopo aver urtato contro la rincalzatrice, priva questa sia del freno di stazionamento sia delle staffe di bloccaggio, ne causava il movimento in avanti con conseguente travolgimento dell’operaio che rimaneva schiacciato contro la barriera paracolpi.

L’imputato, soggetto preposto e, al momento dell'incidente, di direttore di cantiere, aveva ordinato, stante l'assenza del conducente/manovratore della macchina saldatrice, di spostare la citata macchina saldatrice, per condurla sul binario morto trainandola con la macchina profilatrice, onde consentire il passaggio di altro convoglio, pur sapendo che, sul medesimo binario, erano in corso operazioni di manutenzione ordinaria sulla macchina rincalzatrice, omettendo di coordinare le citate operazioni, di sovrintendere e vigilare sulle predette operazioni nonché sull'osservanza da parte dei dipendenti delle norme del POS e di quelle in materia di sicurezza sul lavoro.

La Corte di Cassazione ha affermato che qualifica di direttore e responsabile della sicurezza comporta mansioni di vigilanza (anche con riguardo all'osservanza dei piani di sicurezza), di organizzazione e di gestione dei lavori, così attribuendo al relativo titolare una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere, così rispondendo degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

Nel caso affrontato, risulta che alla qualifica formale del dell’imputato corrispondesse una concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro, atteso che egli, nell'esercizio della sua funzione di direttore dei lavori, ha impartito direttive agli operai in modo incongruo perché non ha verificato che il binario di destinazione del traino della macchina saldatrice fosse sgombero da altri mezzi, con ciò violando l'obbligo, su di lui gravante, di coordinare le due squadre di operai impegnate in diverse e contemporanee lavorazioni sullo stesso binario.

La Suprema Corte, pertanto, ha confermato l’accertamento della responsabilità dell’imputato.

2 ottobre 2023

 

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