Articolo

Operaio edile e caduta mortale dal ponteggio: responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo.

Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza 5957 del 2020.

La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola con la quale l’amministratore di una società edile era stato condannato per il reato di omicidio colposo.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.

Si è contestato all’imputato, nella qualità di rappresentante legale di una società di costruzioni e datore di lavoro dell’operaio vittima dell’infortunio, di averne cagionato la morte, conseguita alla caduta del predetto da un ponteggio, per colpa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro: per avere omesso di munire, e sorvegliare all'uso, di dispositivi di protezione individuale i lavoratori impegnati in attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi e di adibire a detti lavori solo soggetti adeguatamente addestrati; per avere trascurato di provvedere a sottoporre gli addetti ai lavori per il ponteggio a specifici corsi di formazione, informazione e addestramento.

L’operaio, al momento del sinistro, stava smontando il ponteggio metallico utilizzato per i lavori di ristrutturazione di un edificio e si trovava su una passerella ad un'altezza di circa metri 5,50 da terra, intento a passare gli elementi smontati ad altro operaio che si trovava sulla passerella sottostante. Ad un certo punto, la vittima aveva perso l'equilibrio e, siccome privo di presidi di protezione (cintura di sicurezza con brache), era precipitato al suolo.

La Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che il lavoro al quale era stato addetto l’operaio si stava svolgendo in quota e in assenza di dotazioni di sicurezza, essendo stata rinvenuta una sola cintura di sicurezza, peraltro priva del sistemi di ancoraggio. Il lavoratore deceduto non era stato neppure formato per lo svolgimento di quel rischioso lavoro, né sottoposto ad alcun percorso di formazione sul montaggio e smontaggio dei ponteggi. All'atto dell'accesso, erano state rinvenute sul cassone del mezzo usato per la fornitura del materiale delle cinture di sicurezza, tuttavia non indossate dai lavoratori, essendo emerso per via documentale che i lavoratori non erano stati formati allo scopo.

Il giorno dell'infortunio il titolare dell’impresa aveva ordinato lo smontaggio della impalcatura, affidando il lavoro all’operaio deceduto ed ad un suo collega, senza verificare che costoro si munissero dei presidi di sicurezza. 

Il comportamento alternativo lecito (dotazione dei presidi di sicurezza e vigilanza sul loro effettivo utilizzo da parte dei lavoratori; formazione degli stessi) avrebbe scongiurato l'evento dannoso, proteggendo il lavoratore dal rischio di caduta concretizzatosi. Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto egli è garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

In ordine alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti nelle organizzazioni complesse, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

Qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. Il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge.

La dotazione del presidio di sicurezza o la vigilanza sul suo effettivo utilizzo da parte del lavoratore impegnato in lavori in quota erano intesi a prevenire proprio le conseguenze di cadute accidentali.

14 maggio 2020

Condividi questo articolo: