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Nuovi criteri per l'accesso alla pensione dei professionisti del mondo dello spettacolo (ballerini, attori e cantanti), dei lavoratori marittimi e per gli sportivi iscritti al fondo professionale

Consiglio dei Ministeri,  decreto del 09 settembre 2013.

Con decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 09 settembre 2013 sono stati armonizzati i requisiti di accesso al pensionamento di lavoratori iscritti presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, secondo l'articolo 24 del D.l. 201/2011.
Dal gennaio 2014 entro 9 anni sarà con gradualità allineato a 64 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di attrici e attori.
Dal gennaio 2014 al 2022, l'accesso al pensionamento giungerà a 61 anni per i cantanti.
E' stato stabilito il nuovo minimo a 53 anni (dal 2014 per gli uomini e dal gennaio 2022 per le donne) per il ritiro di coloro che erano iscritti al fondo sportivi professionisti prima dell'entrata in vigore della legge 335/1995.
Per ballerini e tersicorei la modifica sarà immediata: l'accesso al pensione transita da 45 a 46 anni da gennaio 2014.
Dal 2014 per queste categorie subentra anche il dispositivo generalizzato di aggancio dei pensionamenti alla speranza di vita, come previsto dal sistema contributivo, prendendo il posto delle “finestre mobili”.
Per i lavoratori marittimi addetti al servizio di macchina, il calcolo del pensionamento di vecchiaia  dagli attuali 20 anni di effettiva navigazione e 55 di età passa a 20 anni di effettiva navigazione e 56 anni di età, che saranno incrementati fino a 58 anni a decorrere dal 2018.
Nel gennaio 2014 il requisito contributivo necessario per il ritiro anticipato diviene di 35 anni, perché è stato eliminato lo sconto di tre anni. Il requisito contributivo è previsto che sia incrementato a 36 anni nel 2016 e 37 anni nel 2018.
Per gli spedizionieri doganali l'accesso alla pensione di vecchia aumenta da 65 a 66 anni di età.
Per i poligrafici della aziende in crisi vengono innalzati i requisiti per il pensionamento di anzianità:  almeno 35 anni dal 2014, 36 anni dal 2016 e 37 dal 2018.
L'aumento dei requisiti anagrafici e contributivi è affiancato a una serie di clausole di salvaguardia, contenute nel decreto.
L'innalzamento dei requisiti non riguarda coloro che perfezionano l'età per il pensionamento entro il 31 dicembre 2013, per i quali si applicherebbero le precedenti regole.
Le disposizioni modificate continuano ad applicarsi, anche in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2013, ad alcune categorie indicate nel decreto.
Sono agevolati, ad esempio, i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 giugno 2013, anche se a quella data non si era ancora interrotto il lavoro: è però richiesto che il compimento dell'età per la vecchiaia con i precedenti limiti avvenga entro il periodo della mobilità.
Tale eventuale protezione si applica anche ai lavoratori destinatari di mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno, che abbiano risolo il rapporto di lavoro entro la stessa data.
Dovrebbe essere salvaguardato anche chi è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria, entro il 30 giugno 2013, purché sia stato accreditato almeno un contributo e non si sia ripreso il lavoro.
I requisiti precedenti dovrebbero valere anche per coloro che al 30 giugno erano in congedo per assistere i figli con disabilità grave, con perfezionamento del requisito contributivo per la pensione entro 24 mesi dall'inizio del periodo di cura.
Le deroghe riguarderebbero anche a chi ha risolto individualmente il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2013, nel caso in cui in base alla precedente disciplina raggiunga la pensione entro il 30 giugno 2016, ed i destinatari di accordi collettivi per l'esodo ed soggetti a prepensionamenti preceduti da un periodo di integrazione salariale.

14/10/2013

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