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Nuove norme sul congedo obbligatorio e facoltativo per i padri e sui voucher per i servizi di baby sitting e i contributi per le madri che, al termine della maternità, vorranno rientrare al lavoro

Ministero del lavoro, Decreto del 22 dicembre 2012.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale (Ministero Lavoro e Ministero Economia) sottoscritto il 22 dicembre 2012, relativo alle modalità di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo da parte del padre lavoratore, introdotto dalla legge 92/2012. Le disposizioni richiamate, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, introducono alcune significative novità. Per i padri è previsto un giorno di congedo obbligatorio (aggiuntivo al congedo di maternità) e due giorni facoltativi (sostitutivi del congedo che spetta alla madre) utilizzabili entro il quinto mese di vita degli figlio. Le due forme di congedo sono riconosciute anche ai padri adottivi o affidatari, con trattamento economico a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione e con contribuzione figurativa piena. I congedi dei padri dovranno essere utilizzati in soluzione unica e potranno essere effettuati dopo una comunicazione preventiva al datore di lavoro da farsi con almeno 15 giorni di anticipo ove possibile in relazione all'evento della nascita e in base alla data presunta del parto. Per le madri decise a rientrare al lavoro dopo il congedo di maternità, negli undici mesi successivi al congedo, è prevista l’'opportunità di chiedere, al posto del congedo parentale, un contributo economico da utilizzare per pagare una baby sitter o per coprire le spese di un istituto pubblico o privato accreditato che offra servizi per l’infanzia. Il beneficio è determinato nella misura di euro 300 euro mensili sino a sei mesi. Il beneficio verrà concesso, alle donne che ne faranno richiesta all'Inps, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore Isee e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun anno. La priorità sarà ovviamente riconosciuta ai nuclei con l'indicatore della situazione economica inferiore e, in caso di equivalenza, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

04/02/2013

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