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Nuova disciplina per le collaborazioni coordinate e continuative

Decreto legislativo, numero 81 del 2015.
Le disposizioni del d.lgs. 276/2003, che hanno istituito e disciplinato il lavoro a progetto, sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in essere sino alla scadenza.
Resta salva la norma di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile che consente di instaurare rapporti di collaborazione continuata e continuativa, come avveniva prima della introduzione del lavoro a progetto.
A far data dal 2016, però, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che dovessero concretizzarsi in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative e le cui modalità di esecuzione risulteranno organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Viene, dunque, introdotta una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si sviluppano con le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato. Fanno eccezione, tuttavia, le collaborazioni  per  le quali intervengono accordi collettivi nazionali, le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali previste da albi professionali, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni e le collaborazioni rese in favore di associazioni, società o per le attività sportiva con determinati requisti.  
Le parti possono, comunque, richiedere alle apposite commissioni la certificazione dell'assenza dei requisiti  della subordinazione.  
A decorrere dal 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano  intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficiano della l'estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. Ciò a condizione che i lavoratori interessati alle assunzioni  sottoscrivano una conciliazione nelle sedi protette e nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

20/07/2015

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