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Non è prevista la rendita da infortunio in itinere se il lavoratore poteva arrivare sul posto di lavoro con i mezzi pubblici o addirittura a piedi

Corte di Cassazione, sentenza n. 6725 del 2013.

Un lavoratore nel percorrere un percorso a bordo del proprio motoveicolo, al fine di raggiungere il posto di lavoro, subiva un incidente. In conseguenza di tale evento riportava lesioni e fratture. Il lavoratore affermava di aver avuto necessità di utilizzare il mezzo privato per poter raggiungere in tempo, entro le ore 7,00, il posto di lavoro, distante circa 2 Km dalla propria abitazione, in assenza di altri mezzi idonei di collegamento, essendo prevista la prima corsa dell'autobus di linea alle ore 7,20. Il lavoratore chiedeva accertarsi il diritto alla rendita da infortunio da parte dell' INAIL.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'articolo D.P.R. n. 1124 del 1965, per indennizzare l'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la propria abitazione ed il luogo di lavoro, sono necessari: la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
La Corte d'Appello aveva ritenuto l'insussistenza del terzo requisito ed aveva affermato che la scelta del lavoratore di usare il mezzo privato non fosse necessitata.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il “rischio elettivo", configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", assume, con riferimento all'infortunio in itinere, una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello secondo cui il tragitto che il lavoratore doveva compiere per raggiungere il posto di lavoro era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico. La Corte d'Appello rilevava che il prospetto degli orari degli autobus di linea esibito non consentiva di appurare l'impossibilità di fare uso degli stessi per raggiungere il posto di lavoro per l'inizio del turno lavorativo. Atteso che il tragitto era di 2 Km, il lavoratore avrebbe dovuto anche fornire elementi che gli consentissero di percorrerlo a piedi. La Corte d'Appello evidenziava come non fossero stati offerti elementi in ordine ad una eventuale preminenza di esigenze di maggiore velocità negli spostamenti, quali particolari esigenze dietetiche o di ricongiunzione con il nucleo familiare. La Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto corretto negare la copertura assicurativa per l'infortunio.

10/06/2013
 

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