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Non è esclusa la corresponsione dell'assegno sociale per il coniuge che in sede di separazione accetta un contributo al mantenimento inadeguato

Corte di Cassazione, sentenza 23305 del 2022.

La Corte di Appello di Campobasso respingeva la domanda proposta in primo grado da un cittadino intesa al riconoscimento giudiziale dell'assegno sociale, a seguito di domanda amministrativa.

La Corte di Appello riteneva insussistente lo stato di bisogno per avere l'interessato rinunciato ad un assegno di mantenimento adeguato, atteso che lo stesso, in sede di separazione consensuale, aveva concordato con la moglie la corresponsione di un assegno di mantenimento di appena 150,00 Euro, a fronte del godimento da parte della moglie di una pensione di circa 950,00 Euro mensili, in tal modo volontariamente creando le condizioni per trasferire sull'INPS e dunque sulla collettività l'obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti.

L’interessato ha promosso ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte.

È errato ritenere che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. Così opinando, si introduce nell'ordinamento l'ulteriore requisito non previsto dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza; pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. La disciplina non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. Non può attribuirsi rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia.

La legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani.

Non vi è nella legge 335/1955 alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. All'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito.

Il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi. Il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità.

La Suprema Corte ha, dunque, statuito che erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato potesse equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valesse ad escludere la configurabilità del già menzionato requisito.

31 agosto 2022

 

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