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Non applica le procedure di mobilità: società condannata al reintegro dei lavoratori

Tribunale di Napoli, sentenza n.10985 del 2013.

La Società Scoglio nel settembre del 2010 licenzia 21 suoi dipendenti addetti ai lavori di manutenzione degli impianti presso l'Ospedale Civile di Caserta avviando una procedura di mobilità. A distanza di circa un mese licenzia altri tre suoi dipendenti addetti alla manutenzione degli impianti presso l'Ospedale Civile di Sessa Aurunca, sempre in Terra di Lavoro, senza però attivare alcuna procedura di mobilità. Questi tre lavoratori si rivolgono al Sindacato dei metalmeccanici della CISL di Caserta e la FIM CISL ne affida l'assistenza in giudizio all'avvocato Domenico Carozza. Il giuslavorista, nel giudizio, ha contestato la legittimità del licenziamento perché non era stata estesa ai tre dipendenti suoi assistiti la procedura di mobilità già avviata per gli addetti all'Ospedale Civile di Caserta, e il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dottor Amendola, ha accolto la tesi dell'avvocato Carozza ritenendo che la sussistenza del requisito dei 120 giorni e di quello dimensionale, trattandosi di società che occupa più di 15 dipendenti, imponesse l'osservanza della procedura prevista dalla legge n.223/91. L'azienda, invece, non aveva ottemperato agli obblighi di legge ritenendo che questa non si dovesse applicare poiché si trattava di licenziamenti riguardanti diversi appalti pubblici, ma il giudice ha respinto questa interpretazione in quanto sia gli addetti all'Ospedale di Caserta che quelli dell'Ospedale di Sessa Aurunca erano stati assunti dalla Società e solo successivamente avviati a lavorare nei cantieri per eseguire distinti appalti pubblici. Interessante, in proposito, il richiamo del giudice alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea per cui “l'evento qualificabile come licenziamento va inteso con riferimento alla volontà del datore di lavoro di porre fine ai rapporti di lavoro", con ciò volendo sottolineare la necessità che i licenziamenti siano previsti e prevedibili, anche con l'ambizione di limitare e ridurre le dismissioni dei rapporti di lavoro. I licenziamenti sono stati dichiarati illegittimi con la condanna della Società a reintegrare i lavoratori nonché a pagar loro le retribuzioni dalla data del licenziamento ed a versare a chi di dovere i contributi previdenziali ed assistenziali.

23/06/2013

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