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Nel caso in cui siano provati tutti i requisiti prescritti dalla legge le prestazioni previdenziali sono automaticamente dovute. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 2358 del 2019.

Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il ricorso di un lavoratore, assistito presso la Filca CISL di Napoli, avverso il rigetto da parte dell’INPS della domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione Naspi. L’INPS, in particolare, aveva contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro dedotto dal lavoratore richiedente la prestazione ed aveva disconosciuto la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il Giudice ha preliminarmente considerato che l’indennità Naspi è un’indennità mensile di disoccupazione percepita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. L’indennità Naspi spetta, dunque, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.

Il Tribunale di Napoli Nord ha, innanzitutto, ritenuto rispettato il requisito della certezza dell’esistenza del rapporto lavorativo che l’INPS aveva invece negato. In relazione allo stato rapporto, il Tribunale ha accolto la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva poiché è stata fornita la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha, poi, fatto applicazione del principio di automaticità delle prestazioni secondo cui le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di competenza.

Alla luce delle prove fornite dal lavoratore, indipendentemente da ogni inadempimento o irregolarità imputabile al datore di lavoro, sono stati giudicati sussistenti i presupposti di legge per l’erogazione dell’indennità richiesta. È stato accertato il requisito contributivo di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, nonché quello di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Il lavoratore, inoltre, ha offerto riscontro della domanda telematica di disoccupazione Naspi tempestivamente, oltre ad aver dedotto e provato di essere in stato di disoccupazione involontario.

La domanda del lavoratore, pertanto, è stata accolta ed è stato dichiarato il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa e contributiva per il periodo del rapporto contestato ed all’indennità di disoccupazione Naspi a decorrere dalla domanda amministrativa.

10 marzo 2021

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