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Malattia di massa, certificazione medica e reato di interruzione di pubblico servizio.

Cassazione penale, sentenza 48328 del 2015.

In collaborazione con l'avvocato Tommaso Giaquinto.

La Corte di Cassazione ha posto l’attenzione su un delicato problema di natura probatoria legato al diritto penale del lavoro.

La Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di 30 imputati, dipendenti di un’azienda di trasporti, che erano stati accusati di truffa e interruzione di un pubblico servizio, per essersi assentati dal lavoro per due giorni lavorativi. L'assenza poi era stata giustificata attraverso il deposito di certificazione medica.

Il GUP assumeva che, pur essendo stato provato o comunque accertabile in sede dibattimentale, che vi era in presenza di uno sciopero illegittimo, in alcun modo poteva essere superato quanto accertato dalla certificazione medica e tanto meno sarebbe stato possibile effettuare accertamenti specifici per dichiarare la falsità degli stessi.

Il GUP basava la sua decisione su una valutazione di merito sulle fonti di prova, ossia quella della veridicità della malattia e, quindi, della indiscutibilità della certificazione medica. Il GUP, secondo la Cassazione, avrebbe violato il principio secondo cui in sede di udienza preliminare non si può procedere ad una valutazione di merito del materiale probatorio, essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative o aperte.

Nel caso di specie, la soluzione alternativa sarebbe stata la possibilità di superare il puro dato medico, con accertamenti specifici, per verificare la configurazione dei reati contestati di truffa ed interruzione di pubblico servizio.

Il provvedimento della Corte di Cassazione conduce ad una possibile rivalutazione del rango di prova indiscutibile che sino ad oggi ha assunto la certificazione medica. Anche questa fonte di prova potrebbe, quindi, essere sottoposta ad un rigoroso vaglio critico, con la possibilità di poter in qualche modo essere superata da ulteriori elementi probatori.   

14 dicembre 2015

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