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Macchina utilizzata con la protezione disabilitata. Responsabilità del preposto.

Cassazione Penale, sentenza 5796 del 2021.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un preposto alla sicurezza nei cui confronti era stato accertato il reato di lesioni colpose per l’infortunio occorso ad un operaio che era impegnato nell’utilizzo di una macchina segaossi.

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie.

Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il garante è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.lgs. 81/2008 consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Nel caso affrontato, l'imputato (quale onerato della posizione di garanzia nella materia prevenzionale) era il gestore del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera gestoria. La eventuale ed ipotetica condotta abnorme del lavoratore non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. La complessiva condotta del lavoratore non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante (il preposto) era chiamato a governare; nella condotta del lavoratore non si possono, in vero, riscontrare i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità poiché trattasi di manovra realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) a velocizzare la prosecuzione del ciclo lavorativo. Più esattamente, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Dalle inequivoche dichiarazioni della persona offesa è emerso che la manovra di utilizzo della macchina senza l'apposita protezione era abituale per lui e per i suoi colleghi, nonché visivamente constatata dall'imputato, il quale mai aveva sollevato obiezioni, né tantomeno imposto un corretto utilizzo della stessa. Il preposto era a conoscenza della prassi del lavoratore infortunato (e degli altri dipendenti) all'esito della quale la macchina segaossi veniva utilizzata con la protezione disabilitata e, pur avendo proprio questo incarico, nulla ha mai fatto per impedire tale scorretto e pericoloso utilizzo.

16 febbraio 2022


 

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