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Limiti del sindacato del Giudice in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 3151 del 2020.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il ricorso dell’INPS avverso l’accertamento del diritto di una donna a percepire l’assegno di invalidità civile.

L’Istituto aveva lamentato, in opposizione all’accertamento tecnico preventivo, l’insussistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa, l’erroneità delle valutazioni peritali e la genericità della domanda.

Il Tribunale ha preliminarmente precisato che il giudizio che si instaura nei casi di opposizione all’accertamento tecnico preventivo è volto esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile, mentre non rientrano nel tema di indagine i requisiti anagrafici e socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze. Una tale interpretazione trae conferma dal rapporto di alternatività che intercorre tra l’omologa giudiziale delle conclusioni del CTU ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso, poiché, se il giudice, in sede di omologa, ha il dovere di esprimersi unicamente sul requisito sanitario, analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP.

Premesso ciò, il Tribunale ha ritenuto superfluo il rinnovo della consulenza tecnica richiesto dall’Istituto poiché il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ed ai vizi della motivazione, senza che possa estendersi al merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del consulente, infatti, hanno una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che si determini alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Pertanto, se sono prospettate semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza che siano evidenziati specifici errori contenuti nella consulenza, le doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte nella relazione peritale.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto del tutto generiche e astratte le obiezioni dell’INPS alla perizia, poiché non corroborate da alcun elemento concreto. L’opposizione, pertanto, è stata rigettata e la domanda dell’interessata è stata accolta secondo le risultanze della CTU.

24 febbraio 2021

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