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Licenziamento per inidoneità fisica ed impossibilità di diversa utilizzazione in altre mansioni

Corte di Cassazione,  sentenza n. 3224 del 2014.

Un operaio specializzato di una società di produzione di utensili, veniva licenziato per inidoneità fisica alle mansioni assegnate ed impossibilità di diversa utilizzazione in altre mansioni o in differenti reparti.
La Corte d’appello dichiarava la legittimità del licenziamento ed escludeva la responsabilità del datore di lavoro per l’aggravamento della salute del dipendente, ritenendo ascrivibile la infermità allo svolgimento di attività, fuori dall'ambito lavorativo, di allenatore sportivo di calcio.
La Corte di Cassazione ha confermato la validità del recesso perché correttamente era stata ritenuta l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore con riferimento a mansioni equivalenti, attesi anche i definiti limiti temporali operanti per un eventuale patto di demansionamento.
Con riferimento al giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive, non possono essere sindacate le scelte dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione.
Il controllo giudiziale deve limitarsi all'effettiva sussistenza del motivo di recesso addotto dal datore di lavoro.
E' onere del lavoratore che impugna il licenziamento, secondo la Corte di Cassazione, un impegno nell'accertamento di un possibile "repechage" che dovesse essere invocato, mediante l'indicazione e la prova dell'esistenza di precisi altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato.
La Corte di Cassazione ha anche confermato l'esclusione dell’obbligo del datore di lavoro di modificare l’organizzazione lavorativa e le mansioni degli altri dipendenti.
Nel caso affrontato, d'altronde, non vi era una situazione di pericolo incombente che imponeva un intervento immediato del datore, ma solo una riacutizzazione di episodi morbosi pregressi non ricollegati direttamente all’esecuzione delle mansioni.
La limitata incidenza delle mansioni assegnate al dipendente (e da questo accettate sin dall’assunzione e svolte senza problemi e senza assenze per malattia) su patologie sofferte per un evento pregresso, non avrebbe comportato un obbligo di intervento del datore di lavoro, anche successivamente alla presa di coscienza della patologia del dipendente.
L’aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, d'altronde, anche secondo la consulenza tecnica, aveva la propria causa nell’attività di allenatore di squadre di calcio di terza categoria, ritenuta usurante ed incentrata sul continuo movimento delle gambe.

 

03/03/2014

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