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Legittimo il licenziamento intimato da un soggetto senza rappresentanza, se ratificato.

Corte di Cassazione, sentenza 28496 del 2019.

La Corte di Appello di Roma respingeva il reclamo proposto da un lavoratore avverso la decisione con cui il Tribunale di Vercelli aveva dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa.

La Corte di Appello riteneva, in particolare, l'infondatezza della eccezione circa il difetto di poteri in capo a colui che aveva intimato il licenziamento

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, l’illegittimità dell’atto di recesso e della precedente contestazione in quanto non provenienti né dal presidente del consiglio di amministrazione né dall’amministratore unico della società, bensì dal direttore del personale.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha condannato il lavoratore alla refusione di oltre 4000,00 euro di spese legali.

La Cassazione ha deciso di disattendere l’eccezione di illegittimità dell'atto di recesso in quanto provenienti da soggetto non dotato dei poteri occorrenti. La Suprema Corte ha ribadito che il direttore del personale era da considerare, in forza di apposita procura conferita con atto notarile, quale procuratore speciale del datore di lavoro in ordine alla gestione delle risorse umane e alla rappresentanza dell’azienda. Inoltre, il direttore del personale era stato autorizzato alla risoluzione del rapporto ed il consiglio d’amministrazione aveva deliberato la ratifica dell’operato del direttore del personale. Per la Suprema Corte, quindi, non può ritenersi sussistente alcuna violazione alla luce della ritenuta sussistenza dei poteri in ordine alla gestione delle risorse umane nonché alla previa autorizzazione e successiva ratifica dell’operato del direttore del personale.

24 marzo 2021

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