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Le pensioni possono essere rettificate ma non si fa luogo al recupero, salvo i casi di dolo.

Corte di Cassazione, sentenza 482 del 2017.

La Corte territoriale di Milano confermava la pronunzia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione corrisposta dall'INPS ad un proprio dipendente e l'attribuzione della pensione originariamente corrisposta, costituendo i medesimi diritti quesiti, intoccabili per fatti successivi.

Per la cassazione della sentenza ricorreva l'INPS.

Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione. La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica attribuita, legittimamente o illegittimamente. In caso di inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione non deve procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte.

Per l'applicabilità dell'articolo 2126 del codice civile, è intangibile sia la retribuzione, sia la pensione che matura alla stregua della retribuzione corrisposta.

Secondo il DPR 818/1957, rimangono acquisiti e sono computabili agli effetti del diritto alla prestazione assicurativa i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento è stato effettuato.

E nel caso affrontato, l'accertamento dell'indebito versamento era posteriore di oltre cinque anni dalla data dell'ultimo versamento contributivo, Poiché sono i contributi a fare maturare il diritto alla pensione, una volta che, per legge, i contributi eventualmente indebiti siano consolidati per il decorso del quinquennio, sugli stessi matura regolarmente la pensione, stante la loro computabilità agli effetti della prestazione pensionistica.

Alla stregua della legge 88/1989, inoltre, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato.

La Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso dell'INPS.

 

9 febbraio 2017

 

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