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Le mendaci attestazioni del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio non configurano il reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico o in certificati amministrativi.

Corte di Cassazione, sentenza 38278 del 2019.

Un dipendente pubblico ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che lo aveva condannato per tentata truffa ai danni dell'INPS, false attestazioni e certificazioni inerenti la presenza in servizio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati amministrativi.

L’interessato aveva attestato falsamente la propria presenza in servizio il giorno 6 novembre 2013, timbrando il cartellino alle ore 13.04 considerato che lo stesso alle ore 14.50 è stato trovato presso la sua abitazione in pigiama. Tale condotta fraudolenta era stata ritenuta idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro.

Il delitto di false attestazioni o certificazioni ai sensi dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 165/2001 si consuma con la mera realizzazione, da parte dei pubblici dipendenti, di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze. Tale delitto può concorrere con la truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640 del codice penale, quando la condotta fraudolenta, destinata a celare l'assenza dal lavoro, non poteva non provocare un danno economico apprezzabile all'Amministrazione, in conformità alla clausola di riserva di cui all’articolo 55-quinquies che mantiene fermo quanto previsto dal codice penale.

E’ esclusa, invece, la configurabilità del reato di falso ideologico.

Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo e nei fogli di presenza, in quanto si tratta di documenti che hanno natura di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, e che in ciò esauriscono in via immediata i loro effetti, non involgendo affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione.

Il decreto legislativo 69/150 ha inserito nel decreto legislativo 165/2001 l’articolo 55-quinquies, nel quale è dettata una specifica disciplina, anche penalistica, per la falsa attestazione della propria presenza in servizio da parte del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione. Questa previsione conferma la soluzione della inapplicabilità della disciplina penalistica della falsità in atto pubblico con riferimento alle attestazioni di presenza in servizio.

E’ esclusa la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico con riferimento alla falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo e nei fogli di presenza. Le mendaci attestazioni sono destinate esclusivamente a controlli interni della Pubblica amministrazione, strettamente inerenti al rapporto di lavoro tra il dipendente e l'ente pubblico, e come tali non sono sussumibili né nella fattispecie della falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico, né nella fattispecie della falsità ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative.

6 novembre 2019

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