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Lavoro pubblico ed individuazione delle mansioni esigibili dal lavoratore.

Corte di Cassazione, sentenza 25246 del 2015.

Con ricorso al Tribunale, alcuni di dipendenti del Comune di Roma, inquadrati nella categoria B con il profilo professionale di operatore dei servizi socio educativi, esponevano di avere svolto tutte le attività di pulizia dei locali dell'asilo nido comunale presso il quale prestavano servizio, diverse ed ulteriori rispetto alle limitate attività di riordino delle aule e dei bagni, secondo il mansionario adottato dalla Giunta comunale. Chiedevano, pertanto, che venisse riconosciuto il loro diritto a percepire ulteriore retribuzione per dette mansioni aggiuntive.

La Corte di Cassazione ha rigettato le domande dei lavoratori.

Il parametro di riferimento per la configurabilità in astratto di una prestazione aggiuntiva deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacché la mansione può essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro può legittimamente esigere solo a condizione che la stessa esuli dal profilo professionale delineato in via generale dalle parti collettive.

Non è possibile porre a fondamento di una pretesa il solo mansionario con il quale il datore di lavoro pubblico abbia individuato in concreto i compiti da assegnare al prestatore, poiché detta individuazione è comunque condizionata nella sua validità dal rispetto del sistema contrattuale di classificazione, che costituisce l'unico per la individuazione della mansione esigibile.

La prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione.

Nel caso di specie, doveva valutarsi la classificazione del personale ed i profili professionali delineati dalle parti collettive, sia perché, una volta ammessa la riconducibilità al profilo professionale delle attività di pulizia, si doveva escludere che la attività in questione potesse essere considerata aggiuntiva e, quindi, legittimare una maggiorazione della retribuzione.

15 febbraio 2016

 

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