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Lavoro part-time: l’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione corrisponde all’intera durata del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro prestato.

Cassazione, sentenza 24647 del 2015.

Un lavoratore domandava il riconoscimento dell'intera anzianità contributiva di 52 settimane contributive annue per i periodi di lavoro svolto nel cosiddetto regime di part-time verticale. L'INPS negava la pretese. La controversia giungeva all'esame della Cassazione.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

La disciplina legale contempla il principio di non discriminazione, stabilendo che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.

Le pensioni legali di previdenza sociale sono incluse nell'applicazione del principio di non discriminazione anche sulla scorta della disciplina e della giurisprudenza comunitaria.

Il divieto di discriminazione sancito da tale disposizione è che l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione.

Il lavoro a tempo parziale costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla mera riduzione della durata normale del lavoro. Tale caratteristica non può, tuttavia, essere equiparata alle ipotesi in cui l'esecuzione del contratto di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, è sospesa a causa di un impedimento o di un'interruzione temporanea dovuta al lavoratore, all'impresa o ad una causa estranea. Infatti, i periodi non lavorati, che corrispondono alla riduzione degli orari di lavoro prevista in un contratto di lavoro a tempo parziale, discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua sospensione. Il lavoro a tempo parziale non implica un'interruzione dell'impiego.

L'anzianità che interessa ai fini previdenziali corrisponde alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica, quindi, che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.

29 gennaio 2016

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