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Lavoro autonomo espletato dai soggetti titolari di partita IVA ed eventuale presunzione di lavoro parasubordinato

Ministero del Lavoro, interpello n. 64 del 2014.
L’art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003 ha introdotto una presunzione secondo la quale è possibile ricondurre le prestazioni di lavoro autonomo nell’ambito della diversa forma della collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
a) la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare;
b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più del’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Il committente può, tuttavia, sempre fornire prova contraria della natura parasubordinata del rapporto.
La presunzione di lavoro parasubordinato è esclusa nelle ipotesi in cui la prestazione implichi competenze teoriche elevate ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile per il versamento dei contributi previdenziali.
La presunzione non opera, inoltre, per le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.
Con Decreto del 20 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha individuato i criteri generali per la  ricognizione di queste attività. Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali devono essere quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica  nonché da federazione sportive. L'iscrizione deve essere subordinata al superamento di un esame di stato o, comunque, alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività.
Il Ministero del Lavoro ha verificato se la presunzione di parasubordinazione possa trovare applicazione nei confronti della categoria professionale dei fisioterapisti.
Il Decreto del Ministero della Sanità 741/94 dispone che il diploma universitario di fisioterapista abilita all’esercizio della professione. Lo stesso viene rilasciato a seguito del completamento del corso di studi e del superamento di un esame finale valutato da una commissione presso l’Università. Il possesso del diploma costituisce, inoltre, requisito indispensabile ai fini dell’iscrizione negli elenchi professionali dei fisioterapisti, laddove istituiti con legge regionale.
Secondo il Ministero, dunque, l’attività svolta dai fisioterapisti rientra nell’ambito delle prestazioni professionali escluse dall’applicazione della presunzione, quando i soggetti che eseguono la prestazione siano in possesso del diploma abilitante ed iscritti negli appositi elenchi professionali tenuti dalla amministrazione pubblica.

08/09/2014

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